Insoddisfatti della propria vacanza? Ebbene, nonostante gli sforzi degli operatori a fornire livelli di qualità accettabili alla propria clientela, nell’estate 2015 non saranno certamente pochi i rimbrotti e le lamentele per un viaggio flop. Ma cosa fare quando la nostra vacanza è stata rovinata dal comportamento di un albergatore non proprio ligio alla propria potenziale professionalità?

Per cercare di rispondere a questa domanda, iniziamo con il ricordare che è oramai riconosciuto dalla legge (il Codice del turismo, o d.lgs 79/2011) e dalla giurisprudenza, il c.d. “danno da vacanza rovinata“, alla cui base può esservi – ad esempio – il mancato funzionamento della struttura alberghiera, o una qualità della stessa struttura solo lontanamente in grado di ricordare quella pubblicizzata. Che fare?

A venire in soccorso del turista leso è, come già anticipato, il Codice del turismo, che all’art. 47 stabilisce che il turista nel caso in cui l’inadempimento o l’inesatta esecuzione delle prestazioni oggetto del pacchetto turistico non sia di “scarsa importanza”, può domandare un risarcimento del danno correlato al tempo di vacanza inutilmente trascorso e all’irripetibilità dell’occasione perduta. Dunque, nel risarcimento verranno presi in considerazione sia il pregiudizio di natura economica, come gli ulteriori esborsi che il viaggiatore avrà dovuto sostenere per riparare alla beffa, sia il danno morale dovuto alla delusione e allo stress subiti a causa del disservizio.

Detto ciò, è bene ricordare che per poter ottenere quanto dovuto bisogna agire con tempestività, facendo un reclamo formale (via fax o Pec) all’agenzia di viaggi o al tour operatore o alla struttura di riferimento, contestando la prestazione non conforme al contratto. In questo modo ci si ritaglia la possibilità che la parte interessata possa intervenire altrettanto tempestivamente per porre rimedio.

Se non si è ottenuto nulla, si può procedere con una raccomandata a/r a domandare i danni. Anche in questo caso il consiglio è quello di agire con tempestività, sebbene la Cassazione abbia ricordato che la prescrizione del diritto ad essere risarciti si ha in 12 mesi dal momento del rientro, o 36 mesi se si tratta di danni alla persona.

In tal proposito, ricordate sempre di conservare il contratto di vendita del servizio, scattare fotografie ed effettuare altre ricostruzioni dei luoghi e dei disservizi subiti (scontrini, ricevute, testimonianze, ecc.) e allegare alla raccomandata a/r tutta la documentazione che avete potuto raccogliere. Se anche in questo modo non si dovesse aver ottenuta la giusta soddisfazione, rimane la strada del giudice di pace.