Il mondo del lavoro e più in generale il mercato è in continuo cambiamento. Ciò è dovuto sia alla globalizzazione, che ha aperto la strada a una concorrenza più feroce, sia al progresso tecnologico, il quale impone ai professionisti un aggiornamento costante. Ne consegue la necessità, per tutti, a prescindere dalla professione, di impegnarsi in un percorso di formazione regolare. Insomma, oggi più che mai è vero il detto “non si finisce mai di imparare”.

La formazione, è ovvio, costa. Soprattutto se è di qualità. Anche perché le aziende mostrano più di qualche esitazione a organizzare corsi aziendali qualificanti. Il problema principale riguarda le spese. Non è raro, infatti, dover spendere centinaia o migliaia di euro nel corso di un solo anno. Il legislatore si è dimostrato particolarmente sensibile su questo tempo e ha proposto una soluzione: la deducibilità dei costi per la formazione.

Le somme sono detratte, nello specifico, dall’Irpef e dall’Irap.

La buona notizia è che il legislatore ha preso in considerazione non solo le spese relative all’iscrizione ma anche quelle collaterale, che riguardano più propriamente il viaggio, il vitto e l’alloggio. Molto spesso, infatti, il “formando” è costretto a spostarsi per poter frequentare master, corsi etc.

Le informazioni sono contenute nel Testo Unico delle Imposte sui Redditi e nello specifico nel comma 5 dell’articolo 54.

La deducibilità coinvolge eventi dedicati alla formazione in senso lato, dunque ai classici corsi di specializzazione e master si aggiungono i convegni e i congressi. Il requisito principale è la coerenza tra i contenuti formativi e la professione. Dunque, un impiegato nel settore della comunicazione può frequentare, e dedurne i costi, un corso che tratta i social media; un commercialista può frequentare un corso dedicato al rapporto tra normative comunitarie e nazionali e così via

La deducibilità è ampia, e in grado di apportare un serio contributo al percorso di formazione. E’ dedotto, in particolare, il 50% delle spese relative alle iscrizioni e ai viaggi. Analogamente, o quasi, è dedotto il 37,5% delle spese relative al vitto e all’alloggio. Ovviamente, questa seconda deduzione si attiva solo in caso di trasferta, dunque solo se la sede del corso o del convegno è distante dal domicilio del formando.

Tutto ciò riguarda anche la formazione continua, alla quale si devono sottoporre obbligatoriamente i professionisti iscritti a determinati albi (ed. gli avvocati). A stabilirlo è stata l’Agenzia delle Entrate con una direttiva specifica (la n. 35/E del 2012).